Economia dell'arte by Annapaola Negri-Clementi

Economia dell'arte by Annapaola Negri-Clementi

autore:Annapaola Negri-Clementi
La lingua: ita
Format: epub
editore: Egea


13.4 I rimedi giudiziali in caso di acquisto di opera d’arte «non autentica»: presupposti, danno risarcibile, onere della prova e prescrizione dell’azione

13.4.1 Premessa

Si è detto che prima dell’acquisto è importante che l’acquirente si attivi a verificare che ciò che acquista corrisponda a quanto dedotto in contratto: questa attività si svolge mediante un esercizio di due diligence che verifichi anticipatamente, in una fase dunque ancora fisiologica di negoziazione del contratto, la sussistenza del certificato di autenticità. Si è chiarito anche che è necessario che l’acquirente, con la sottoscrizione di un contratto di compravendita, si faccia garantire espressamente o in modo inequivocabile l’autenticità dell’opera.

La questione che si pone è cosa succede e come possano tutelarsi le parti nel caso che, successivamente all’acquisto, l’opera dovesse risultare «non autentica» perché non correttamente attribuita o falsa.

A partire dagli anni Sessanta, con la sentenza della Cassazione n. 2737 del 14 ottobre 196051, si assiste a un importante revirement della giurisprudenza di legittimità che da quella pronuncia stabilisce che in caso di compravendita di un’opera d’arte che, successivamente all’acquisto, dovesse risultare «non autentica» competono all’acquirente sostanzialmente due azioni nei confronti del venditore: la risoluzione del contratto per grave inadempimento per aliud pro alio datum (art. 1453 c.c.) e l’annullamento del contratto per vizi del consenso.

In precedenza, la giurisprudenza aveva tentato di risolvere la questione della vendita di opera d’arte non autentica facendo ricorso alla (i) fattispecie della garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.) o (ii) alla risoluzione del contratto per mancanza delle qualità promesse o essenziali all’uso (art. 1497 c.c.), dove l’«autenticità» avrebbe dovuto intendersi come «qualità della cosa». Tali azioni avevano però una criticità data dai ristretti termini di decadenza e prescrizione: l’art. 1495 c.c. prevede un termine di denuncia dei vizi da parte del compratore entro otto giorni dalla scoperta e un termine di prescrizione dell’azione entro un anno dalla consegna. Questi termini brevi male potevano conciliarsi con le peculiarità del bene-opera d’arte compravenduto, il cui difetto di autenticità avrebbe potuto essere oggetto di scoperta anche in tempi ulteriori rispetto ai descritti termini di decadenza e di prescrizione.

La citata sentenza della Cassazione n. 2737 del 1960 eleva l’elemento dell’autenticità dell’opera da «qualità» del bene a «elemento sostanziale che è connaturato con l’opera stessa, cui conferisce quella specifica individualità». Per l’effetto, l’opera falsa o non correttamente attribuita «è di un genere diverso dall’opera autentica, non idoneo a soddisfare il contratto». La Cassazione chiarisce che se è assente quel connotato essenziale di identificazione del bene che è la sua autenticità (corretta paternità), allora il bene oggetto di compravendita è un altro bene, diverso da quello che doveva essere trasferito: si tratta sostanzialmente di un aliud pro alio datum (consegna di un bene al posto di un altro).

Intorno a questo tema si è venuta a creare un’articolata giurisprudenza che ha chiarito i rimedi giudiziali che spettano all’acquirente qualora l’opera, successivamente all’acquisto, dovesse risultare «non autentica» perché non correttamente attribuita o falsa, definendo presupposti, danno risarcibile, onere della prova e prescrizione dell’azione.

In via di estrema sintesi, all’acquirente compete:

l’azione di risoluzione per grave inadempimento (art.



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